Richiesta chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 164 disp. att. c.p.p. per le impugnazioni depositate a mezzo messaggio di posta elettronica certificata

La scrivente Camera Penale ha avuto notizia da un proprio iscritto che, in forza della Circolare 16 marzo 2023, adottata dal Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni – Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia, allorquando il difensore propone impugnazione a mezzo posta elettronica certificata, non è più possibile per la cancelleria ricevere successivamente le relative copie cartacee di cui all’art. 164 disp. att. c.p.p., ma il Funzionario deve procedere contestualmente alla ricezione dell’atto di gravame per via telematica alla notifica di un avviso di pagamento dei diritti di copia triplicati.

Ebbene, a sommesso parere dalla scrivente Camera Penale, tale prassi è frutto di una erronea interpretazione della Circolare anzidetta, dal momento che tale atto amministrativo viene adottato a seguito di una richiesta di chiarimenti avanzata dal Dirigente del Tribunale di Bari, il quale chiedeva:

  • se fosse obbligatorio, anche in caso di invio dell’impugnazione tramite pec, il deposito delle copie previste in base al tipo di impugnazione;
  • in caso di risposta affermativa se, in difetto di deposito delle copie, da parte del difensore, si dovesse richiedere “il pagamento dei diritti di copia e in caso di mancata corresponsione procedere al recupero coattivo”;

specificando, inoltre, che anche per le impugnazioni che pervengono per via telematica, in ogni caso il Tribunale di Bari richiedeva “all’avvocato, nei giorni successivi all’inoltro del deposito/trasmissione, le copie mancanti.”.

In merito al primo quesito, la circolare de quo conclude affermando che l’art. 164 disp. att. c.p.p. resta applicabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 87, comma 6, d.lgs. n. 150/2022, anche quando l’atto d’impugnazione viene trasmesso tramite posta elettronica certificata, così come consentito dall’art. 87-bis, d.lgs. n.150/2022.

In merito al secondo quesito, il Ministero risponde, altresì, positivamente specificando che l’art. 164 disp. att. c.p.p. deve essere applicato unitariamente all’art. 272 d.P.R. n.115 del 2002, che regolamenta le modalità di pagamento e recupero dei diritti di copia, e che prescrive testualmente: “1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell’articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione del codice di procedura penale), e dell’articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni (disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), è triplicato.”.

Non è revocabile in dubbio, pertanto, che la Circolare del 16 marzo 2023 si limita a precisare che il deposito delle copie cartacee non è venuto meno in ragione della presentazione dell’impugnazione a mezzo p.e.c., e che in caso di mancato deposito di tali copie si applicano le relative sanzioni già previste dal Testo unico sulle spese di giustizia; null’altro viene detto in merito alle tempistiche riguardanti il deposito delle copie ex art. 164 disp. att. c.p.p., se non che l’istante Tribunale di Bari chiedeva all’avvocato il deposito, nei giorni successivi all’inoltro del deposito/trasmissione, delle copie mancanti, prassi giammai censurata dal Ministero della Giustizia nella circolare in parola.  

Nel contempo, l’interpretazione che la Cancelleria dibattimentale della Sezione Penale del Tribunale di Nocera Inferiore intende dare della Circolare rappresenta una chiara violazione del combinato disposto normativo in questione, dal momento che:

  • per inferenza logica, il lasso temporale tra il deposito dell’atto d’impugnazione a mezzo p.e.c. e il deposito delle sue copie cartacee in cancelleria non potrà mai essere sincrono dovendo essere, per forza di cose, asincrono;
  • il comma 3 dell’art. 164 disp. att. c.p.p., facendo riferimento al deposito cartaceo dell’impugnazione, trova immediata applicazione esclusivamente in tale ipotesi, mentre, nel caso di deposito a mezzo p.e.c. – a meno che non si voglia ipotizzare in capo ai difensori il dono dell’ubiquità – deve essere concesso al difensore il termine per il deposito cartaceo delle copie;
  • (pertanto) nessuna norma prevede che in caso di deposito a mezzo p.e.c. dell’impugnazione la cancelleria sia obbligata ad estrarne copie cartacee nell’immediatezza della sua ricezione;
  • nessuna norma vieta il deposito cartaceo delle copie in caso di presentazione dell’impugnazione a mezzo p.e.c.

Del resto, tale interpretazione è corroborata da una precedente circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia datata 9 marzo 2021 (che si allega alla presente), allorquando rispondendo allo stesso quesito, ma riferito al periodo pandemico, precisava: “Pertanto, anche in caso di impugnazione inoltrata secondo le disposizioni dell’art. 24, comma 6-bis e seguenti, del D.L. 28.10.2020, n. 137, come modificato dalla legge di conversione n. 176 del 18.12.2020, n. 137, come modificato dalla legge di conversione n. 176 del 18.12.2020, deve ritenersi dovuto il pagamento dei diritto di copia in caso di copia dell’atto di impugnazione formate dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario, secondo quanto previsto dall’art. 164, comma 3, disp. att. c.p.p.; resta pur sempre salva, nel rispetto delle misure di sicurezza legate al contenimento dell’emergenza sanitaria in corso, l’adozione da parte dell’ufficio di misure organizzative volte a consentire il deposito in cancelleria delle copie cartacee dell’atto di impugnazione formate dal difensore, senza che siano dovuti – in questo caso – i diritti di copia.”; prassi adottata in tutti i tribunali d’Italia (si allega circolare del Tribunale di Napoli).

Pertanto, si chiede di rivedere la prassi adottata, e di prevedere alternativamente: o l’avviso al difensore che ha depositato l’impugnazione che trascorsi 10 giorni, o il numero massimo di giorni compatibili con gli adempimenti di cancelleria in caso di impugnazione, senza il deposito delle copie cartacee la cancelleria provvederà ex art. 164, c. 3, disp. att. c.p.p.; o la comunicazione tramite circolare interna del termine massimo entro il quale i difensori possono produrre le copie cartacee a seguito del deposito dell’impugnazione a mezzo posta elettronica certificata, pena l’applicazione dell’art. 164, c. 3, disp. att. c.p.p.

Tanto si doveva e si porgono distinti saluti.

Il Consiglio Direttivo